(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  23
                         dell'8 giugno 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello statuto; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 59, commi 11 e 12; 
  Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66  (Disciplina  delle
attivita' di pesca marittima e  degli  interventi  a  sostegno  della
pesca professionale e dell'acqua coltura); 
  Visto il parere  favorevole,  con  raccomandazione,  del  Consiglio
delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  per  assicurare  una   piu'   efficace   operativita'   della
commissione consultiva regionale della pesca e  dell'acquacoltura  si
prevede di incrementare il numero dei partecipanti delle associazioni
di categoria della pesca rispetto all'unico rappresentante per  tutte
le associazioni attualmente previsto; 
    2. si modificano alcune disposizioni concernenti gli strumenti  e
le procedure per la programmazione degli  interventi  in  materia  di
pesca professionale e  acquacoltura  per  renderle  coerenti  con  il
modello di programmazione regionale delineato dalla legge regionale 7
gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e recepito  dal  programma
regionale di sviluppo (PRS) approvato  dal  Consiglio  regionale  con
risoluzione 15 marzo 2017, n. 47; 
    3.  si  introducono   disposizioni   per   disciplinare   l'avvio
dell'attivita' di acquacoltura in mare. La necessita' di disciplinare
l'inizio di tale attivita' e' stata avvertita dal legislatore statale
gia' da alcuni anni. Con il decreto-legge n. 83/2012 (art. 59,  commi
11 e 12) convertito dalla legge  n.  134/2012,  e  con  i  successivi
decreti attuativi (decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricoli
alimentari e forestali 14 febbraio 2013 n. 79 e decreto  direttoriale
3  novembre  2017),  il  legislatore  statale  ha   assoggettato   ad
autorizzazione  ministeriale  l'esercizio  di   nuovi   impianti   di
acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a  un  chilometro
dalla costa. Tuttavia, rientrando la pesca nella potesta' legislativa
regionale, il legislatore statale ha previsto  nel  sopracitato  art.
59, comma 12, una  clausola  di  cedevolezza,  secondo  la  quale  la
competenza statale al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando
ciascuna regione non avra' adottato una propria normativa,  la  quale
dovra' comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia e i
vincoli di cui all'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n.  241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi); 
    4. al fine di esercitare  la  competenza  legislativa  regionale,
pertanto, si interviene in questa materia e nel rispetto dei principi
di semplificazione amministrativa di cui all'art. 19 della  legge  n.
241/1990, si prevede, per l'avvio dell'attivita' di  acquacoltura  in
mare, l'obbligo  di  presentazione  di  una  segnalazione  di  inizio
attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19-bis della stessa legge, previa
acquisizione della concessione demaniale; 
    5. l'obbligo di presentazione della SCIA viene previsto per tutti
gli impianti e questo al fine di non creare disparita' di trattamento
tra gli operatori del settore interessati; 
    6. in linea con  quanto  stabilito  dall'art.  4,  comma  8,  del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4  (Misure  per  il  riassetto
della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art.
28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), si prevede che la durata  della
concessione  di   zone   di   mare   territoriale   per   l'esercizio
dell'acquacoltura sia stabilita sulla  base  di  un  piano  economico
finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Oggetto e finalita' della legge. Modifiche all'art. 1 
                  della legge regionale n. 66/2005 
 
  1. La lettera c), del comma 1 dell'art. 1 della legge  regionale  7
dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e
degli   interventi   a   sostegno   della   pesca   professionale   e
dell'acquacoltura), e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  l'esercizio  della  pesca  e  dell'acquacoltura  nelle   acque
marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.»