(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'8 giugno 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello statuto; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 59, commi 11 e 12; Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acqua coltura); Visto il parere favorevole, con raccomandazione, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018; Considerato quanto segue: 1. per assicurare una piu' efficace operativita' della commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura si prevede di incrementare il numero dei partecipanti delle associazioni di categoria della pesca rispetto all'unico rappresentante per tutte le associazioni attualmente previsto; 2. si modificano alcune disposizioni concernenti gli strumenti e le procedure per la programmazione degli interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura per renderle coerenti con il modello di programmazione regionale delineato dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e recepito dal programma regionale di sviluppo (PRS) approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47; 3. si introducono disposizioni per disciplinare l'avvio dell'attivita' di acquacoltura in mare. La necessita' di disciplinare l'inizio di tale attivita' e' stata avvertita dal legislatore statale gia' da alcuni anni. Con il decreto-legge n. 83/2012 (art. 59, commi 11 e 12) convertito dalla legge n. 134/2012, e con i successivi decreti attuativi (decreto del Ministro delle politiche agricoli alimentari e forestali 14 febbraio 2013 n. 79 e decreto direttoriale 3 novembre 2017), il legislatore statale ha assoggettato ad autorizzazione ministeriale l'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa. Tuttavia, rientrando la pesca nella potesta' legislativa regionale, il legislatore statale ha previsto nel sopracitato art. 59, comma 12, una clausola di cedevolezza, secondo la quale la competenza statale al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avra' adottato una propria normativa, la quale dovra' comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia e i vincoli di cui all'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 4. al fine di esercitare la competenza legislativa regionale, pertanto, si interviene in questa materia e nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, si prevede, per l'avvio dell'attivita' di acquacoltura in mare, l'obbligo di presentazione di una segnalazione di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19-bis della stessa legge, previa acquisizione della concessione demaniale; 5. l'obbligo di presentazione della SCIA viene previsto per tutti gli impianti e questo al fine di non creare disparita' di trattamento tra gli operatori del settore interessati; 6. in linea con quanto stabilito dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), si prevede che la durata della concessione di zone di mare territoriale per l'esercizio dell'acquacoltura sia stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 66/2005 1. La lettera c), del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura), e' sostituita dalla seguente: «c) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.»